Cittadinanza

La cittadinanza italiana nel suo complesso è regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (G.U. n.38 del 15.2.1992) e relativi regolamenti di applicazione: D.P.R. n. 572 del 12.10.1993 (G.U. n. 2 del 4.1.1994) e D.P.R. n. 362 del 18.4.1994 (G.U. n. 136 del 13.6.1994)
In linea di principio la legge consente il possesso di altra cittadinanza oltre a quella italiana.

La normativa sulla cittadinanza interessa:
· tutti coloro che, nati italiani, hanno perso la cittadinanza e intendono riacquistarla;
· i discendenti di cittadini italiani che vogliono vedere riconosciuto l’eventuale possesso della cittadinanza;
· gli stranieri che desiderano acquistarla.
Queste diverse tipologie sono regolamentate da diversi articoli della legge:

1. Il riacquisto della cittadinanza italiana è disciplinato dagli artt. 13 e 17.
In linea generale (art. 13), il riacquisto è subordinato all’esistenza di un legame con l’Italia, che si può manifestare in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese. Condizioni agevolate (art. 17) sono state previste per le donne italiane che, in applicazione della vecchia legge, avevano perduto la cittadinanza per matrimonio con straniero. L’art. 17, con una disposizione di carattere transitorio, ha anche permesso, fino al 31.12.1997, di prescindere dal requisito della residenza ai fini del riacquisto.
Previa dimostrazione dei requisiti, il riacquisto si effettua con una dichiarazione resa dall’interessato all’autorità competente per il luogo di residenza (consolare se all’estero, comunale se in Italia).

2. Il riconoscimento del possesso della cittadinanza
Il riconoscimento del possesso della cittadinanza è subordinato alla dimostrazione, da parte dell’interessato, che i suoi ascendenti in linea retta abbiano mantenuto la cittadinanza italiana senza interruzione.
L’autorità competente ad effettuare il riconoscimento è determinata in base al luogo di residenza: all’estero sarà l’Autorità consolare territorialmente competente, in Italia l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza.

3. L’acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato, a seconda delle situazioni, dagli articoli 4, 5 e 9.
Nel quadro di riferimento generale, condizioni agevolate sono state previste:

a. per i coniugi di cittadini italiani (art. 5);
Requisiti:
- sei mesi di matrimonio se lo straniero/a risiede in Italia;
- tre anni di matrimonio se lo straniero/a risiede all’estero.
La domanda deve essere presentata al Ministro dell’Interno, per il tramite dell’autorità preposta a ricevere l’istanza:
- Prefetto competente per il territorio in relazione alla residenza in Italia del richiedente;
- Autorità diplomatico o consolare competente, se il richiedente risiede all’estero.

b. per i discendenti di ex-cittadini e per gli stranieri nati nel Paese (artt. 4 e 9).
Requisiti:
· tre anni di residenza legale in Italia se il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado dello straniero sono stati cittadini italiani per nascita, o se è nato nel territorio della Repubblica;
· cinque anni di residenza legale in Italia quando lo straniero maggiorenne sia stato adottato da un cittadino italiano e siano trascorsi cinque anni dall’adozione;
· cinque anni di servizio alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
· quattro anni di residenza legale in Italia ai cittadini dell’Unione Europea;
· cinque anni di residenza legale in Italia quando si tratti di apolide;
· dieci anni di residenza legale in Italia quando lo straniero sia cittadino extracomunitario.
La domanda deve essere indirizzata al Presidente della Repubblica, per il tramite dell’autorità preposta a ricevere l’istanza, cioè:
- Prefetto competente per il territorio in relazione alla residenza in Italia del richiedente.
- Autorità diplomatica consolare, solo nel caso relativo alla fattispecie della prestazione del servizio all’estero alle dipendenze dello Stato.

Sono nato in Repubblica Ceca, mia madre è ceca e mio padre è italiano; sono italiano?
· Sì.

Sono nato in Repubblica Ceca, mia madre è italiana e mio padre è ceco; sono italiano?
· Sì.

Sono diventata ceca per matrimonio perdendo la cittadinanza italiana, posso riaverla?
· Se si e’ sposata dopo l’01/01/1948 non ha mai perso la cittadinanza italiana ed anche i suoi figli sono cittadini italiani. Puo’ far valere il suo diritto al riconoscimento del mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana presentando i seguenti documenti:
1. Certificato di matrimonio ceco (modello internazionale)
2. Certificato di nascita dei figli (modelli internazionali)
3. Se i figli sono sposati: Certificato di matrimonio (dei figli)
4. Se ci sono nipoti: certificati di nascita (modelli internazionali)
5. In caso di divorzio: sentenza ceca
6. Documenti d’identità di tutti i membri componenti il nucleo famigliare (passaporto o Carta d’identità); certificato di residenza.
Tutti i documenti devono essere in originale, apostillati* dal Ministero degli Affari Esteri ceco (le sentenze di divorzio dal Ministero di Giustizia ceco) e tradotti in italiano da un traduttore giurato che abbia la firma depositata presso l’Ambasciata d’Italia.

*Cos’è l’Apostilla?
E’ una superlegalizzazione. Un timbro che rende il documento legalmente valido in tutti i Paesi che hanno aderito alla “Convenzione de L’Aja” del 5 ottobre 1961.
A seconda della situazione famigliare esistente può rendersi necessario procurare altri atti (p. es. morte, riconoscimento paterno, ecc.)
I documenti possono essere presentati anche da un figlio o nipote.

Sono sposato/a con uno straniero/a, cosa devo fare per farlo/a diventare italiano/a?
· Il coniuge può presentare la domanda per la cittadinanza italiana dopo sei mesi di matrimonio (se vivete in Italia), dopo tre anni (se vivete all’estero).
Per fare la domanda, il coniuge deve procurarsi i seguenti documenti:
1. l’estratto dell’atto di matrimonio trascritto nel Comune italiano di sua origine
2. l’estratto del suo atto di nascita, debitamente tradotto in italiano e legalizzato dalla nostra Rappresentanza (Ambasciata o Consolato) nel Paese dov’è nato; oppure può essere redatto su modello internazionale plurilingue. Se il tuo coniuge è nato in Repubblica Ceca il certificato di nascita deve essere apostillato dal Ministero degli Affari Esteri Ceco
3. un certificato penale del suo Paese d’origine (tradotto e legalizzato come descritto al punto 2.) e/o un certificato penale ceco [Apostillato dal Ministero di Giustizia ceco]
4. certificato di residenza (Apostillato dal Ministero degli Esteri ceco)
5. copia autenticata del passaporto.

Tutti i documenti devono essere tradotti in italiano da un traduttore giurato che abbia la firma depositata presso l’Ambasciata d’Italia.
· Lei (cittadino/a italiano/a) dovra’ presentare i seguenti certificati:
1) Certificato di cittadinanza italiana
2) Certificato penale
3) Certificato di stato di famiglia.
Poiché la richiesta di cittadinanza può essere avanzata, per i residenti all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, tutti i documenti dovranno riportare la data di emissione successiva a tale scadenza. La validità dei documenti è di sei mesi!
La richiesta di cittadinanza deve essere avanzata personalmente da ambedue i coniugi. Quando verrete, portate entrambi il passaporto. Se non siete sicuri che i documenti prodotti siano in ordine, fateli visionare prima da noi (in tal caso è sufficiente che venga solo un coniuge).
N.B.: Ci servono 4 plichi dei documenti: 1 in originale + 3 fotocopie
Puo’ prelevare qui