Familiare al seguito

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Documentazione da presentare per il rilascio del visto

Il visto, consente l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda seguire
- il familiare cittadino italiano (o di Paese S.E.E. o U.E.);
- il familiare cittadino straniero titolare di visto d’ingresso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio e motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.
L’elemento che determina il ricorso del visto per familiare al seguito in luogo di quello per ricongiungimento familiare è la contestualità del viaggio o dello stabilimento in Italia del ricongiunto.

Ipotesi “A”: al seguito di un familiare cittadino italiano o cittadino di Paese dell’Unione Europea – residente in Italia.
dichiarazione resa dal cittadino italiano (o di Paese U.E. o S.E.E.), accompagnata dalla copia di un documento d’identità di quest’ultimo, che richieda la presenza in Italia del familiare. Nel caso di visto richiesto in favore di coniuge o figlio, non è richiesta l’esibizione della documentazione comprovante la condizione di “familiare a carico”.
Atti di Stato Civile od altra certificazione idonea – secondo le leggi locali – che attesti il legame di parentela con il cittadino italiano (o U.E. o S.E.E.).

Ipotesi “B”: cittadino straniero che intenda entrare in territorio italiano al seguito di un familiare straniero titolare di carta di soggiorno o di visto per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio o per motivi religiosi non inferiore ad un anno.
Nulla Osta rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da non oltre sei mesi.
Documentazione attestante che lo straniero si trovi effettivamente nelle condizioni dichiarate di parentela, coniugio, minore età, convivenza, dipendenza economica o inabilità.
Certificato di nascita, matrimonio tradotto in lingua italiana ed apostillato dal relativo organo competente.