Ricongiungimento familiare

- Tempo max di trattazione: 90 gg.

Il visto per ricongiungimento familiare consente l’ingresso in Italia ai cittadini stranieri – compresi nelle categorie previste dalla legge – che intendano riacquistare la loro coesione familiare con cittadini italiani (o di Paesi S.E.E., o U.E.) residenti in Italia, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in territorio nazionale.

La “riunione” familiare successiva allo stabilimento nel territorio nazionale del familiare che chieda il ricongiungimento determina il rilascio del visto per ricongiungimento familiare, in luogo di quello per familiare al seguito, determinato dalla contestualità del viaggio dei soggetti interessati.

Documentazione da presentare per il rilascio del visto

Ipotesi “A”: cittadino straniero che intenda ricongiungersi con un familiare residente in Italia, cittadino italiano o di Paese S.E.E., ovvero di Paese U.E. e con il quale risulti avere una delle seguenti relazioni di parentela:
- coniuge non legalmente separato;
- figli minori o di maggiore età a carico;
- figli minori del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia espresso il suo consenso;
- genitori a carico o suoceri a carico;
- parenti entro il terzo grado che siano a carico, ma anche inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
dichiarazione resa dal cittadino italiano (o di Paese U.E. o S.E.E.), accompagnata dalla copia di un documento d’identità di quest’ultimo, che richieda la presenza in Italia del familiare. Nel caso di visto richiesto in favore di coniuge o figlio, non è richiesta l’esibizione della documentazione comprovante la condizione di “familiare a carico”.
atti di stato civile od altra certificazione idonea – secondo le leggi locali – che attesti il legame di parentela con il cittadino italiano (o U.E. o S.E.E.).

Ipotesi “B”: cittadino straniero che intenda ricongiungersi con un familiare cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, studio o per motivi religiosi, con il quale risulti avere una delle seguenti relazioni di parentela:
- coniuge non legalmente separato;
- figli di minore età a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia espresso il suo consenso;
- genitori a carico;
- parenti entro il terzo grado che siano a carico, ma anche inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
Nulla Osta per ricongiungimento familiare rilasciato dalla Questura territorialmente competente, da non oltre sei mesi.
documentazione attestante che lo straniero si trovi effettivamente nelle condizioni dichiarate di parentela, coniugio, minore età, convivenza, dipendenza economica o inabilità.
· Certificato di nascita, matrimonio tradotto in lingua italiana ed apostillato dal relativo organo competente.